Commissione Revisione

Note sulla compilazione del questionario sul Bilancio di Previsione 2023-2025 a cura dell’Organo di Revisione Economico Finanziaria degli Enti Locali

Il questionario sul bilancio di previsione 2023-2025 si articola in una sezione contenente le domande preliminari informative e in sei sezioni a carattere tematico integrate da schede contabili di riepilogo che raccolgono i dati contabili più significativi.
Particolare attenzione è dedicata alla movimentazione delle spese correnti che negli ultimi esercizi, a causa della crisi pandemica prima e dell’incremento dei costi energetici poi, hanno determinato un potenziale fattore di squilibrio per gli Enti Locali, chiamati a reperire nuove risorse per il finanziamento delle stesse. In quest’ottica la Legge di Bilancio 2023 (art. 1, comma 775, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197) ha introdotto la possibilità di applicare già al bilancio di previsione 2023/2025 la quota libera del risultato di amministrazione per il finanziamento di spese c.d. “emergenziali”. L’attenzione rivolta all’Organo di Revisione è quella di vigilare che l’applicazione di tale avanzo, in deroga alle usuali norme in tema di applicazione di avanzo libero, sia stata effettuata unicamente per finanziare spese a carattere non ripetitivo, evitando quindi la possibilità di utilizzare tali risorse per spese a carattere pluriennale. La nota integrativa, in questo senso, dovrebbe consentire la possibilità di verificare quali siano le spese effettivamente finanziate dalla quota di avanzo libero. Il successivo comma 822 dell’art. 1 della citata Legge di Bilancio ha, inoltre, autorizzato gli Enti Territoriali ad applicare quote di avanzo vincolato non gravate da obbligazioni sottostanti già contratte (ad esempio i proventi da oneri concessori) per il finanziamento degli incrementi dei costi energetici registrati ad inizio anno 2023.
La Sezione I è dedicata agli “equilibri finanziari nel bilancio di previsione 2023-2025” con particolare attenzione alle modalità di applicazione dell’avanzo di amministrazione e al rispetto del limite previsto dai commi 897 e 898 dell’art. 1 della L. 145/2018 per gli Enti che chiudono la gestione 2022 con disavanzo di amministrazione (parte disponibile – lett. e) – del risultato di amministrazione negativa). L’Organo di Revisione è tenuto a verificare che l’avanzo vincolato/accantonato applicato al bilancio di previsione 2023/2025 non ecceda il limite previsto dalla richiamata normativa. Ampia informativa è legata alla modalità di contabilizzazione del FAL previste dall’art. 52 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 convertito in L. 106/2021: le domande rivolte all’Organo di Revisione mirano a verificare se l’Ente abbia correttamente provveduto a contabilizzare il FAL nel risultato di amministrazione iscrivendo l’intero importo già a decorrere dal rendiconto 2019 (art. 39ter del D.L. 162/2019) e se tale accantonamento abbia generato un maggior disavanzo che, si ricorda, dovrà essere ripianato in dieci esercizi decorrenti dal 2021. È opportuno dare evidenza anche della modalità di ripiano del disavanzo soprattutto per gli enti che sono risultati beneficiari del fondo destinato alla copertura del maggior disavanzo da FAL ex art. 52 comma 1 del D.L. 73/2021 (si rimanda alla nota metodologica UPI-ANCI del 23 luglio 2021 condivisa dalla conferenza Stato – Città ed autonomie locali nella seduta del 27 luglio 2021), compilando le apposite tabelle ai punti 10.1 e 10.2. Si ricorda che “il maggior recupero del disavanzo da FAL registrato nel 2021 conseguente all’utilizzo del fondo può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi”. Sono confermate le informazioni di carattere generale sulla costituzione degli accantonamenti di bilancio a presidio degli equilibri. Le domande riguardanti il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità restano invariate e mirano a verificare che la sua costituzione sia conforme ai principi contabili contenuti nel principio applicato 4/2 allegato al D.lgs. n. 118/2011 nonché il livello di dettaglio utilizzato per il calcolo dell’accantonamento (in questo caso se l’Ente abbia effettuato il calcolo sulle Tipologie di entrata, sulle Categorie o eventualmente sui singoli Capitoli di bilancio). Anche in questa occasione, le informazioni contenute nella Nota Integrativa rivestono carattere rilevante: l’Ente è tenuto, infatti, a dare evidenza delle voci di entrata non confluite nel calcolo del FCDE e la motivazione per la quale non si è tenuto conto ai fini del calcolo (si ricorda che non sono oggetto di svalutazione i crediti vantati verso altre amministrazioni pubbliche; i crediti assistiti da fidejussione; le entrate tributarie stimate per un importo non superiore a quello pubblicato dal Dipartimento delle finanze sul portale per il federalismo; i tributi riscossi per conto di altri enti; le entrate tributarie che sono accertate per cassa).
La Sezione II è incentrata sull’indebitamento e sul rispetto delle condizioni previste dagli artt. 203 e 204 del TUEL. La sezione in parola non contiene particolari novità rispetto ai questionari precedenti.
La Sezione III, invece, indaga sull’andamento dei flussi di cassa e sulla situazione patrimoniale dell’Ente. L’informativa si arricchisce, con la richiesta di nuove e più specifiche domande, in particolare :
• se la previsione di cassa di ciascuna entrata corrente è stata calcolata tenendo conto di quanto mediamente riscosso negli ultimi esercizi;
• se le previsioni di cassa per la spesa corrente, per il rimborso di prestiti e per le altre spese correnti o di investimento finanziate con applicazione dell’avanzo libero o con il margine differenziale di competenza, sono state determinate sulla base della sommatoria delle entrate correnti che si presume di riscuotere e della giacenza iniziale di cassa libera;
• se le previsioni per la spesa del titolo II tengono conto dei cronoprogrammi dei singoli interventi e delle correlate imputazioni agli esercizi successivi e se quelle da contributi in conto capitale e da ricorso all’indebitamento sono coerenti con le previsioni delle correlate spese del titolo II finanziate dalle medesime senza generare fittizio surplus di entrata vincolata con il conseguente incremento delle previsioni di cassa della spesa corrente.
La corretta gestione dei flussi di cassa, inoltre, è funzionale anche in relazione alle programmazione delle attività del PNRR che avranno incidenza non sulla gestione di competenza, ma soprattutto sulla gestione della liquidità e, in particolare, sul rispetto degli equilibri di cassa; di qui la connessa possibilità di accedere alle anticipazioni del 10% dei trasferimenti ai sensi dell’art. 9 del d.l. n. 152/2021 e, in casi eccezionali, anche per percentuali superiori al 10%, ai sensi della Circolare MEF/RGS n. 19 del 27 aprile 2023.
La Sezione IV rappresenta la vera novità introdotta nel questionario sul bilancio di previsione 2023/2025 ed è rivolta agli Enti Locali che si trova in situazione di dissesto ex art. 244 e ss del TUEL. La Sezione è popolata da domande che riguardano prettamente la gestione del Dissesto con riferimenti riguardanti la composizione della massa attiva e passiva, la corretta modalità di rappresentazione delle scritture contabili afferenti all’OSL nel bilancio dell’Ente, sulle eventuali criticità sorte nel rapporto tra Ente e OSL e sulla procedura utilizzata per l’estinzione della massa passiva. Apposite domande sono rivolte agli adempimenti tipici dell’Organo di Revisione che, si ricorda, è tenuto a relazione periodicamente (di norma trimestralmente) al Consiglio Comunale circa le prescrizioni contenute nel decreto di approvazione dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato. Il controllo dell’Organo di Revisione è rivolto, ad esempio, sull’andamento delle entrate riscosse per conto dell’OSL, sul rispetto dei vincoli di spesa in materia del personale e sul corretto iter di definizione delle istruttorie che determineranno la massa passiva da ammettere alla liquidazione. Il controllo sulla corretta contabilizzazione del FAL per gli Enti in dissesto è stato rimandato al successivo ciclo di controllo in ragione della proroga prevista dall’art. 18, comma 1, del D.L. n. 44/2023 convertito in Legge 21 giugno 2023, n. 74 che ha differito al rendiconto 2023 l’obbligo di accantonamento del FAL per gli enti in Dissesto che avevano trasferito l’accantonamento all’OSL sulla base dell’orientamento contenuto nella deliberazione n. 8/SEZAUT/2022/QMIG: la Legge di Bilancio 2023 ha infatti superato l’orientamento in parola modificando l’art. 255 comma 10 del TUEL sancendo che “Non compete all’organo straordinario di liquidazione l’amministrazione delle anticipazioni di tesoreria di cui all’articolo 222, delle anticipazioni di liquidità previste dal decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 , e successivi rifinanziamenti, e dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77”).
Con riguardo alla Sezione V, riservata agli organismi partecipati, non si segnalano novità rispetto al contenuto dei precedenti questionari.
La Sezione VI, invece, legata all’attuazione degli investimenti da PNRR e PNC viene snellita anche in ragione della nuova tabella allegata al questionario che consente di fornire un quadro complessivo degli interventi attivati e verificarne lo stato di avanzamento finanziario, procedurale e fisico. La tabella in parola mira a fornire un dettaglio sullo stato di attuazione degli investimenti finanziati da PNRR e PNC con una prima fotografia alla data del 30 giugno 2023 (il termine per la trasmissione è spirato il 31 luglio 2023). È prevista un ulteriore aggiornamento al 31 dicembre prossimo.